Superbonus 110% per casa singola: cessione credito o sconto fattura?
Silvia
3 anni fa
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Commenti (19)
Fabricamus Architettura e Ingegneria
3 anni faUltima modifica: 3 anni faSilvia
3 anni faDiscussioni simili
CIL e CILA SCILA servono per le detrazioni?
(400) commentiBuongiorno a lei Antonio ed a chiunque legga Houzz . Le rispondo seguendo la normativa nazionale, quindi tenga conto che potrebbe essere un tantino diverso li dove vive lei. Ma in linea di massima è come le scrivo di seguito. 1. Ripavimentazione terrazzo. Edilizia libera. Non le serve nulla. veda punto 27 della tabella di cui le allego il link http://www.italiasemplice.gov.it/tabella-a/sezione-ii/sezione-ii-1-ricognizione-degli-interventi-edilizi-e-dei-relativi-regimi-amministrativi-1/1-ricognizione-degli-interventi-edilizi-e-dei-relativi-regimi-amministrativi/ Detto questo, se mi è concesso, mi permetto di farle notare che, dal punto di vista sismico, aggiungere pesi superflui ad una struttura non è sicuro. Più pesa una struttura, peggio si comporta in fase sismica. Ora, aggiungere un pavimento su uno esistente non è che chissà quanto peso aggiunga (ad occhio circa 20 kg/mq, quindi un nulla) ma quel poco peso in più potrebbe fare la differenza tra una casa che, sottoposta a sollecitazioni sismiche, potrebbe crollare o la stessa casa che rimane in piedi. Ancora, il nuovo pavimento sovrapposto, erediterà tutti i difetti, odierni e futuri, degli strati sottostanti che, non essendo rifatti prima o poi avrà (sicuramente prima, dato che non li tocca). Ancora, i diversi materiali delle pavimentazioni potrebbero avere dilatazioni termiche diverse il che significa che la nuova pavimentazione le durerà meno. Insomma, a farla breve, ci sono mille ragioni per cui dovrebbe sostituire il pavimento e gli strati sottostanti al posto di sovrapporre. Capisco che il lavoro costa decisamente di più ed è più disagioso, ma se considera solo l'aspetto sismico citato in precedenza, capirà che sta risparmiando sulla sua pelle e su quella dei suoi cari. 2. Allargamento balcone. La normativa nazionale prevede il Permesso di Costruire o, se la casa ricade in un piano esecutivo di terzo livello dettagliato, la S.C.I.A. alternativa al PdC. Questo in termini amministrativi. Poi c'è l'ex genio civile. Li va presentato il calcolo ante operam ed il calcolo post operam completi di tutti i documenti necessari per dimostrare che l'intera struttura, non peggiori il suo comportamento sismico. Questo se il balcone sarà attaccato alla struttura esistente. Viceversa, se sarà giuntato (distaccato dalla struttura esistente di un tot di cm. che vengono fuori da calcolo) basta il solo calcolo della nuova struttura. In entrambi i casi però, le servirà, oltre al tecnico firmatario della pratica, che presumo sarà anche il direttore dei lavori, anche un collaudatore in corso d'opera e finale ed un geologo. 3 ridipingere. Edilizia libera. 4. Chiusura con muro. CILA. Detto questo è ovvio che non farà un titolo diverso per ogni intervento ma solo quello più gravoso tra i citati in cui ricomprenderà il tutto. Quindi PdC o nel caso fosse possibile, la SCIA alternativa al PdC, in cui elencherà ogni lavoro che intende fare e deposito all'ex genio civile. Resta da vedere se c'è anche necessità di qualche nulla aosta, tipo se la casa ricade in zona tutelata ecc.... mostra di piùappartamento e bonus 110%
(3) commentiMa di nulla Corrado, le auguro che qualcuno risponda e possa soddisfare la sua richiesta. Ma nel contempo e senza pretendere di avere ragione, le rinnovo l'invito a leggere documenti ufficiali ed a fidarsi di quelli e non di quanto possa scrivere io o l'esperto del link da lei inserito. Non mi fraintenda, sarei felicissimo, per lei, se mi sbagliassi, ma purtroppo non è così. Anche dalla pagine da lei linkata si può scaricare uno dei documenti ufficiali che sono stati emanati in merito al superbonus: la guida AdE. Persino li, a pag 4, sono indicate le tipologie di residenze che potrebbero accede al superbonus con i richiesti interventi trinanti. Cito i tre interventi trainanti: - isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari,con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimoo, dell’unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno; - sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; -interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus). Da quanto lei scrive, la sua unità immobiliare è situata in un condominio, sarà anche funzionalmente indipendente ma di sicuro, sempre scritto da lei, non ha accesso autonomo dall'esterno. Quindi i primi due interventi trainanti non li può fare in autonomia e per il terzo la vedo dura sarire di una classe sismica intervenendo solo sulle parti di struttura della sua unità. Ancora, sempre nella stessa guida, ad esempio, può leggere a pag 26, paragrafo 3. Poi, ancora, sempre nella stessa guida, c'è la faq 15 a pag. 30 che le calza a pennello e la risposta recita, in sintesi, che l'intervento di cui alla relativa domanda è possibile se si fa congiuntamente ad un intervento trainante effettuato dal condomio (e sottolineo effettuati dal condominio) che faccia salire di due classi energetiche l'edificio (sottolineo ancora edificio che è diverso da unità immobiliare inserita in un edificio). Ma ribadisco, le auguro vivamente che ad interpretare male sia io e che lei possa trovare risposte positive alla sua richiesta, ma insomma .... sia il decreto rilancio, sia i documenti prodotti in merito dal Mise, sia quelli dell'Ade (tutte solo fonti ufficiali e documenti tranquillamente reperibili in rete) sono abbastanza chiari in merito alla sua richiesta. Altrettanto cordialmente, Michele.... mostra di piùRustico e bonus 110%
(31) commentiSpulciando, ho trovato questa ennesima risposta della Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate, https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471145/Risposta+n.+137_2020.pdf/0a454f44-84ff-33d5-6bda-108d6aa8ffc8 Interpello n. 137 del 22 maggio 2020 "OGGETTO: Detrazione per interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, l'articolo 14, comma 2-quater.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 - Cessione del credito" "Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO. L'Istante rappresenta di essere proprietario, insieme alla moglie, di un magazzino accatastato in categoria D/7, di un'unità immobiliare accatastata in categoria C/2 e di 5 posti auto, accatastati in categoria C/6. L'istante ha intenzione di effettuare sull'edifico interventi di recupero del patrimonio edilizio, che comporteranno l'adozione di misure antisismiche e di efficientamento energetico con contestuale cambio di destinazione d'uso delle unitàimmobiliari in abitativo". Leggete tutto il testo, se volete, ma la risposta è positiva. "con la citata circolare n. 13/E del 2019 è stato confermato che qualora l'intervento di recupero del patrimonio edilizio avvenga senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una "nuova costruzione", salvo che non dipenda all'adeguamento della normativa antisismica. Con riferimento al cambio di destinazione d'uso, per usufruire dell'agevolazione, è necessario che dal titolo abilitativo che autorizza i lavori si evinca chiaramente che l'immobile oggetto degli interventi diverrà abitativo e che l'opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione (cfr. circolare n. 13/E del 2019, pag. 257)." e "Per quanto riguarda gli interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, l'articolo 14, comma 2-quater.1, deldecreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 dispone che: "Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater delpresente articolo e dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio". "Infine, si precisa che il presente parere attiene esclusivamente a profili di carattere interpretativo e viene reso sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi prima esaminati, assunti acriticamente così come esposti nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta realizzazione. Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria volto a verificare la congruità e la correttezza dei valori oggetto delle operazioni rappresentate".... mostra di piùACQUISTO PARQUET CON SCONTO IN FATTURA
(6) commentiBuonasera, Mi inserisco per porre un quesito in tema. Ho acquistato, o meglio, la ditta che avrebbe dovuto effettuare i lavori di ristrutturazione del mio appartamento, ha acquistato per mio conto il parquet con l'accordo scritto che avrei versato il 50% dell'importo al momento dei lavori di ristrutturazione, beneficiando del bonus ristrutturazione. Ad oggi, la ditta ha anticipato il 100% del prezzo ma il parquet si trova nel deposito del rivenditore mio amico. Purtroppo, dopo quasi un anno dai nostri accordi, la ditta non ha ancora comunicato l'inizio dei lavori, anzi, è praticamente sparita. Poiché ho deciso di sostituirla, non riponendo più alcuna fiducia, mi chiedevo come regolarmi con il parquet. Volendo chiudere ogni rapporto, non vorrei, però, perdere il beneficio del 50% e doverle pagare per intero il costo del materiale acquistato per mio conto. Secondo il vostro parere, sarebbe possibile una cessione del materiale e del credito tra la Ditta originariamente scelta e quella a cui affiderò i lavori? Spero di essere stata chiara.... mostra di piùFabricamus Architettura e Ingegneria
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