Bonifico detrazione bonus acquisto arredi
Alessandro Mazzocut Zecchin
6 anni fa
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Commenti (9)
User
6 anni faDiscussioni simili
Bonus mobili 2018
(10) commentiMi fa piacere che il sole le abbia fatto visita :-) Per quanto riguarda i miei dubbi, sono andata a cercarmi l'articolo della nuova legge di bilancio inerente la proroga del bonus mobili .. Purtroppo dice: 3. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni: b) all'articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia: 1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»; 3) al comma 2, le parole: «1º gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2017», le parole: «anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2018», le parole: «anno 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anno 2017» e le parole: «nel 2017» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2018»; Uff... io spero ancora di sbagliare, ma più indago peggio è... da http://biblus.acca.it/la-legge-di-bilancio-2018-e-legge-le-novita-per-professionisti-ed-edilizia/ Bonus mobili Prorogato al 31 dicembre 2018 la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+; la detrazione spetta solo in riferimento agli interventi di ristrutturazione iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017. Mah.... no comment! Se qualcuno può smentire quanto sopra, indicandomi il relativo articolo, gliene sarei molto grata!... mostra di piùHai Progettato con i Bonus Fiscali? Dicci Cosa ne Pensi e com'è Andata
(47) commentiOVviamente si dnigra quando si riesce a trovare ditte o altro che accettino, senza compromessi, la cessione del credito. Comincia ad essere un problema nel momento in cui quella cessione del credito ha un costo pagato con una percentuale degli stessi bonus o quando ti impongono l'uso di materiali che per quanto ottimi siano non hanno le stesse caratteristiche richieste dall'esecutivo concordato con la committenza. Io ad esempio, avrei, in sismabonus, una serie di casette del mio paese. Non salgo solo delle fatidiche due classi perché se mi fermassi li avrei comunque un indice di "sicurezza sismica" irrisorio. Decisamente migliorato, ma comunque irrisorio e già questo è per me un bel problema: che senso ha spendere dei soldi ed avere pure un apposito bonus se poi, anche salendo di due classi quelle case non reggono comunque, più di tanto, al sisma e magari vanno giù comunque? Così, nell'esecutivo concordato con la committenza, si è optato per il raggiungimento di valori decisamente più alti di sicurezza sismica e si è anche trovato chi ci fa la cessione del credito, tra l'altro di diverse unità, quindi parliamo di una bella somma. Peccato che sono mesi che quest'ultimo mette "paletti" di qua e di la, tanto poi, il progetto da depositare e che dice altro sarebbe a firma mia, il collaudatore non sarebbe lui e non sarebbe nemmeno la ditta che materialmete firmerà il deposito e nemmeno il proprietario è lui. Cioè, lui ci farebbe la cessione del credito a determinate condizioni non corrispondenti esattamente ai dettami del deposito tanto poi, in caso di problemi, non avendo ruoli determinati inmerito, in galera non va lui ma il progettista, il collaudatore, la ditta ed il propietario.... mostra di piùDubbi ristrutturazione
(8) commentiUtente-820150067, la risposta sarà un po' lunga, ma cercherò di essere chiaro. Porti pazienza. Quando si tratta di detrazioni fiscali, le regole base sono poche, ma le sfumature, le interpretazioni e i dubbi sono tanti. Partiamo dalle regole base: - tracciabilità dei pagamenti: bisogna effettuare i pagamenti delle fatture relative agli interventi agevolati tramite bonifico bancario o postale, nella cui ricevuta devono risultare il riferimento normativo (ad esempio, «detrazione Irpef del 36-50%, ai sensi dell’articolo 16-bis, Dpr 917/1986 o Tuir»), il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto beneficiario; - presentazione del titolo edilizio, quando è dovuto; - comunicazione all'ASL, quando è dovuta; - indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali dell'immobile oggetto della ristrutturazione; - conservare tutta la documentazione (progetti, titoli edilizi, certificazioni, eventuali autocertificazioni, fatture, ricevute dei pagamenti con BB o F24), da esibire in caso di controllo; - la più importante di tutte: identificare con chiarezza quali lavori danno diritto alla detrazione, e qui sorgono tutti i dubbi e le domande possibili dei non addetti ai lavori, ma a volte anche di quelli, vedi la caterva di interpelli che investono ogni anno l'Agenzia delle Entrate. Torniamo al caso specifico, il bagno. Dipende dai lavori che vi saranno svolti. La CILA va presentata solo relativamente allo specifico lavoro che necessita di titolo edilizio. Nel caso del bagno, va quindi fatta una distinzione: 1) se i lavori sono limitati alla sostituzione di piastrelle, sanitari, rubinetteria e all'imbiancatura, si tratta di manutenzione ordinaria, che non necessita di autorizzazione amministrativa da parte del Comune. Alcuni Comuni, consulti il regolamento del Suo, anche per i lavori in libera edilizia possono richiedere la compilazione della CIL, una Comunicazione di Inizio Lavori non asseverata, che può compilare Lei personalmente. La modulistica è semplice, si può scaricare dal sito web del Comune, o andarla a ritirare presso l'Ufficio Tecnico. I lavori possono iniziare subito dopo aver protocollato la CIL, e sono lavori che può anche eseguire di persona, se ne è capace; 2) se invece si interviene anche rifacendo il massetto del bagno e gli impianti idraulico ed elettrico (interventi che necessitano delle dichiarazioni di conformità), allora va presentata la CILA. Questi sono lavori di straordinaria manutenzione. * Attenzione, perché questa distinzione è importante ai fini della detrazione fiscale: solo i lavori di straordinaria manutenzione danno diritto alla detrazione fiscale (includono gli onorari della progettazione e delle pratiche edilizie, gli eventuali oneri comunali, le fatture per la manodopera dell'impresa edile, dell'idraulico e dell'elettricista e i relativi materiali di costruzione, componenti, ecc), e sono trainanti per detrarre anche le spese accessorie, cioè l'acquisto del materiale (piastrelle, sanitari, rubinetteria) e la manodopera (piastrellista, imbianchino) necessari per il ripristino totale del bagno. Riassumo: - intervento di manutenzione ordinaria = lavori in libera edilizia, può eseguirli il proprietario o artigiani da lui contrattati, non serve la CILA né l'ausilio di un professionista, in alcuni Comuni e in alcuni casi può essere richiesta la CIL, non da diritto a detrazioni fiscali 50%, può però godere dell'IVA agevolata del 10% sulle fatture degli artigiani e sul materiale da loro fornito. Non è necessario pagarli con bonifico parlante; - intervento trainante di manutenzione straordinaria = richiede la CILA o la SCIA e pratiche relative e successive (ad esempio, la DOCFA, aggiornamento al Catasto), quindi l'intervento di un professionista iscritto all'Albo, può essere eseguito solo da imprese abilitate e DURC in regola, gode dell'IVA agevolata del 10% sulle fatture delle imprese e i materiali da loro forniti (tranne che sulla parcelle dei professionisti, che scontano sempre l'IVA ordinaria), da diritto alla detrazione fiscale del 50%. Tutte le spese vanno pagate con bonifico parlante, eccezione fatta per gli oneri comunali quando è possibile pagarli solo con modello F24; - interventi accessori e successivi l'intervento trainante = sono riconoscibili anch'essi come manutenzione straordinaria, sono riconducibili alla CILA, possono essere eseguiti dal proprietario o da artigiani con DURC in regola da lui scelti liberamente, godono di aliquota IVA agevolata del 10% sulle fatture degli artigiani e il materiale da loro fornito, IVA ordinaria sul materiale e danno diritto alla detrazione fiscale del 50%. Anche tutte queste spese vanno pagate con bonifico parlante. - altri bonus fiscali collegati all'intervento trainante di ristrutturazione: bonus mobili e grandi elettrodomestici, anche questi da pagare con bonifico parlante. Questo per quanto riguarda il bagno. Tornando al primo quesito della discussione, ripeto che sono molto pochi i lavori di straordinaria manutenzione che possono essere completamente eseguiti in libera edilizia e senza necessità di un titolo edilizio, perché quasi sempre le opere in libera edilizia sono accessorie e successive a un intervento trainante di manutenzione straordinaria e richiedono come minimo una CILA. Ciò premesso, torniamo quindi al Suo quesito: nella CILA il professionista comunica i dati dell'impresa, o delle imprese, che intervengono nei lavori dell'opera trainante, quella di straordinaria amministrazione. Quindi, impresa edile, idraulico ed elettricista. Le altre opere, accessorie, sono di libera edilizia, e saranno eseguite dal proprietario o da lavoratori autonomi da lui scelti (piastrellista, imbianchino), anche successivamente alla chiusura del cantiere, nel limite dell'anno successivo. Per cui Lei è libero di scegliere: se eseguirà Lei i lavori, potrà portare in detrazione solo il materiale, acquistato con aliquota IVA ordinaria purché lo paghi sempre con il bonifico parlante. Se invece fa eseguire i lavori da uno o più artigiani, detrarrà anche le fatture della manodopera con l'IVA agevolata del 10%, IVA agevolata anche estesa al materiale se fornito dall' artigiano, sempre pagandole con bonifico parlante. Questo è possibile perché sono opere effettuate a seguito della manutenzione straordinatia trainante. Lei può anche cambiare artigiano in corso d'opera, se questo non potesse più eseguire il lavoro, o non risultasse avere il DURC in regola, o anche semplicemente perché Lei ha cambiato idea, ovviamente valgono i patti contrattuali intercorsi. La normativa prevede la detrazione fiscale del 50% per le opere di ordinaria manutenzione solo se sono eseguite sulle parti comuni dei condomini, mentre per le abitazioni private la detrazione è concessa solo per le opere di straordinaria manutenzione. * E' molto chiara, in merito, la risposta dell'Agenzia delle Entrate a un interpello sulla questione da parte di un contribuente, su un caso pratico simile al Suo, https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/1654699/Risposta%2Bn.%2B287_2019.pdf/d2ef5297-7e4c-5315-093c-22848025eb25 La scrivente (il Direttore centrale) conclude rispondendo che sì, i lavori svolti dal contribuente rientrano, in linea di principio, tra quelli di straordinaria manutenzione che danno diritto alle detrazioni, ma che esula dalle sue competenze fare valutazioni di natura tecnica e ammnistrativa, pertanto invita il contribuente ad assumersi le relative responsabilità e lo avvisa delle conseguenze della sua autocertificazione mendace. Cito testualmente "Pertanto, sul presupposto, non verificabile in sede di interpello, che siano stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria e che, in base ai vigenti regolamenti edilizi, per l’effettuazione degli stessi non sia necessario effettuare alcuna comunicazione, l’Istante potrà fruire della detrazione, sempre ché siano stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dal citato decreto n. 41 del 1998" "L’Istante dovrà, inoltre, con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R.n. 445 del 2000, indicare la data di inizio dei lavori ed attestare la circostanza che gli interventi edilizi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente". Cosa significa? Che se in seguito a un controllo da parte di un Ente pubblico, che sia il Comune, l'ENEA, l'Agenzia delle Entrate, risultasse che quei lavori 1) erano effettivamente di straordinaria manutenzione ma necessitavano della CILA e che non è stata presentata, il contribuente dovrà regolarizzare i lavori presentando una CILA tardiva o postuma, pagando la sanzione pecuniaria, ma sarà a posto con l'Agenzia delle Entrate, oppure, 2) non erano di straordinaria manutenzione, quindi il contribuente è a posto col Comune ma dovrà restituire all'Agenzia delle Entrate le detrazioni non spettanti, maggiorate di interessi e sanzioni. Spero di essere stato abbastanza chiaro, anche se un po' lungo, ma resto a disposizione per altre eventuali delucidazioni, se potrò. Buona domenica.... mostra di piùInstallazione condizionatori con bonus ristrutturazioni
(8) commentiPer quanto riguarda la detrazione normale, del 50%, non c'è bisogno di ricorrere a un professionista per il progetto, non serve un titolo edilizio. Sia la sostituzione che l'installazione dei condizionatori rientra in quei lavori di libera edilizia previsti dal DECRETO 2 marzo 2018: "Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attivita' edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222". Ecco il link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/04/07/18A02406/sg ed ecco l'allegato con l'elenco (non esaustivo) dei lavori in libera edilizia https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=18A0240600100010110001&dgu=2018-04-07&art.dataPubblicazioneGazzetta=2018-04-07&art.codiceRedazionale=18A02406&art.num=1&art.tiposerie=SG Al punto 22 trova "Installazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma dell'impianto di climatizzazione".... mostra di piùUser
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