CIL e CILA SCILA servono per le detrazioni?
Showroom Le Porte
6 anni fa
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Franco2018
3 anni faFranco2018
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bonus ristrutturazione 2018 e atto di notorietà
(1293) commentiInfatti. Se la sostituzione della caldaia, intesa come componente essenziale dell'impianto termico, dia diritto oppure no al bonus mobili, non lo stabilisce certo né la commercialista, né io né altri, ma solo l'AdE che è l'organo ufficiale in materia. L'agenzia si è espressa in merito nel ormai lontano 2016, con la corcolare n. 3 al punto 1.5. https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7BBE25FA09-4445-4B1E-9962-8507FB6873A3%7D E quindi che la sostituzione della caldaia con una nuova a condensazione ed intesa come componente essenziale dell'impianto termico dia diritto al bonus mobili non ci piove. Ora il casino dove nasce? Nasce qualche anno fa, 2 se non vato errato, quando il governo prese un po' di lavori in ecobonus al 65% e li portò, sempre in ecobonus, al 50%. questo comportò, in prima battuta, che tutti, essendo le percentuali di detrazioni uguali tra ecobonus e ristrutturazioni, non compilasserò più le schede CPID nel portale ecobonus (che era l'unico portale ENEA che ci fosse). Facendo così però, lo stesso governo che aveva fatto la ca..ata, perdeva i dati sull'efficientamento energetico, tanto cari per cose tipo protocollo di Kyoto ecc. Così forzarono l'ENEA ad istituire un nuovo portale: quello per le ristrutturazioni in cui bisoganva e bisogna inserire tutto ciò che non può essere inserito nel portale ENEA ecobonus, anche cose che di fatto danno un risparmio energetico. Ma allora come si fa a capire in quale portale inserire cosa? Semplice: dipende dal tipo di ristrutturazione che si fa e cosa si sostituisce. Se la ristruttrazione è semplice, non si hanno particolari obblighi di legge sui componenti degli impianti da installare, viceversa se la ristrutturazione è più importante, la normativa distingue tra ristrutturazioni importanti di primo e di secondo livello, dettando verifiche termiche da fare e tabelle da rispettare. Facciamo l'esempio dei climatizzatori (non parlo di caldaie a condensazione perché ormai sono tutte a norma diciamo ecobonus). Ora, se compro un climatizzatore (PDC invertibile aria-aria) dal centro commerciale sotto casa, quelli da qualche centinaio di euro per intenderci, ecco che ho diritto al bonus 50 ristrutturazioni e posso solo inserirlo nel portale ENEA per le ristrutturazioni perché se tentassi di inserirlo nell'altro portale mi ritroverei con valori di COP ed EER non conformi e lo stesso portale non mi consentirebbe di chiudere la scheda. Mi bloccherebbe propio. Come accennavo prima, per le caldaie a condensazione il problema non sussiste perché ormai sono tutte, ma proprio tutte tutte a norma. E allora? In quale portale si inserisce la caldaia a condensazione per avere diritto al bonus mobili? Sembra indifferente, ma in realtà non è così. Se è vero come è vero che nel portale ristrutturazioni metto cose nuove, che mi consentono comunque di risparmiare, ma non esattamente a norma D.Lgs 192/05 (parlo di generatori ovviamente, va da se che per altre cose questo discorso non vale), allora perché dovrei mettere una caldaia a condensazione rispettosa del D. Lgs. 192 nel portale ristrutturazioni? Non c'è assolutamente nessun motivo, tanto più che la possibilità di accedere al 65% inserendo anche un dispositivo evoluto di controllo, oltre la caldaia e le valvole termostatiche c'è solo nel portale ecobonus. In ogni caso, per concludere, sia che si faccia accesso al bonus ristrutturazioni, sia se si faccia accesso all'ecobonus, il bonus mobili spetta: non mi risulta cioè che l'AdE abbia, successivamente al 2016, smentito se stessa. Ciò che conta è che la caldaia da sostituire sia a condensazione e sia anche un componente essenziale dell'impianto termico, un componente cioè senza del quale l'impianto non funziona. Oltre a questo, bisogna mettere anche le valvole termostatiche su ogni corpo scaldante e se si vuole il 65% anche il dispositivo evoluto.... mostra di piùPERDITA BONUS MOBILI 2018
(64) commentiScusa Enjoy ma tu leggi solo ciò che ti conviene leggere, addirittura lo sottolinei pure , ma sempre fino a dove ti conviene, poi ometti: questo è il problema. Nella circolare che hai citato, nella domanda, ad un certo punto c'è scritto: "Si chiede di conoscere se, in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla norma, sia possibile fruire dell’agevolazione nel caso in cui l’ordinante del bonifico sia un soggetto diverso dal beneficiario della detrazione qualora il codice fiscale di quest’ultimo risulti correttamente indicato nella disposizione di pagamento". Ti ho fatto grassetto la parte che ti sfugge, poi la vediamo meglio. Sempre li, nella risposta, come giustamente hai riportato, senza farlo grassetto però, c'è scritto (copio dal tuo messaggio): "Ciò premesso, si ritiene che nell’ipotesi in cui l’ordinante sia un soggetto diverso dal soggetto indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, la detrazione deve essere fruita da quest’ultimo,nel rispetto degli altri presupposti previsti dalle disposizioni richiamate, ritenendosi in tal modo soddisfatto il requisito richiesto dalla norma circa la titolarità del sostenimento della spesa". Anche qui ho tolto il grassetto alla parte che tu vedi e l'ho messo alla parte che non vuoi vedere. Quali sono questi presupposti o requisiti di cui si parla? Ma ovviamente quelli di cui al punto 1.1.2 della guida sul bonus ristrutturazioni o se preferisci le circolari AdE, parliamo della 29/E del 2013. In sostanza "il succo" è sempre quello: chi paga deve avere un diritto reale sull'immobile. Da qui la mia risposta di prima.... mostra di piùDubbi su detrazioni
(4) commentiPer Stefano, confermo quanto scritto da Microcosmo Interior Design e ti allego (per gli infissi) il link della scheda "ufficiale ENEA" dove trovi tutti le informazioni del caso. http://www.acs.enea.it/tecno/serramenti.pdf Per Simona. Andando a "norma piena" puoi portarti in detrazione il lavoro (manodopera e materiali) oggetto di ristrutturazione e tutto ciò che, pur non godendo direttamente del bonus, risulta necessario per portare perfettamente finito il lavoro che gode del bonus. Ad esempio, il rifacimento delle sole finiture di un bagno non godrebbe di alcun bonus. Ma se rifai gli impianti, spostando anche solo alcuni componenti, per poter fare il lavoro sei costretta anche a sostituire le relative finiture (pavimenti e rivestimenti almeno) e automaticamente godi dei benefici anche li. Di nuovo per Stefano. Beh! l'elenco è più ampio ed esistono due distinti bonus: quello per le ristrutturazioni e quello per l'efficienza energetica. Ciascuno dei due ha le sue regole e distinti bonifici parlanti. Non vanno confusi. Ad esempio, se parli di efficienza energetica, rientrano gli infissi a norma, ma non le semplici porte blindate (senza risparmio energetico per intenderci) e le inferriate. Entrambi però rientrano nel bonus ristutturazioni. Per entrambi. Per capirne di più vi invito a leggere un altro post che trovate qui su Houzz. Ecco il link. https://www.houzz.it/forum/bonus-ristrutturazione-2018-e-atto-di-notorieta-dsvw-vd~5092485?n=1055... mostra di piùDubbi ristrutturazione
(8) commentiUtente-820150067, la risposta sarà un po' lunga, ma cercherò di essere chiaro. Porti pazienza. Quando si tratta di detrazioni fiscali, le regole base sono poche, ma le sfumature, le interpretazioni e i dubbi sono tanti. Partiamo dalle regole base: - tracciabilità dei pagamenti: bisogna effettuare i pagamenti delle fatture relative agli interventi agevolati tramite bonifico bancario o postale, nella cui ricevuta devono risultare il riferimento normativo (ad esempio, «detrazione Irpef del 36-50%, ai sensi dell’articolo 16-bis, Dpr 917/1986 o Tuir»), il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto beneficiario; - presentazione del titolo edilizio, quando è dovuto; - comunicazione all'ASL, quando è dovuta; - indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali dell'immobile oggetto della ristrutturazione; - conservare tutta la documentazione (progetti, titoli edilizi, certificazioni, eventuali autocertificazioni, fatture, ricevute dei pagamenti con BB o F24), da esibire in caso di controllo; - la più importante di tutte: identificare con chiarezza quali lavori danno diritto alla detrazione, e qui sorgono tutti i dubbi e le domande possibili dei non addetti ai lavori, ma a volte anche di quelli, vedi la caterva di interpelli che investono ogni anno l'Agenzia delle Entrate. Torniamo al caso specifico, il bagno. Dipende dai lavori che vi saranno svolti. La CILA va presentata solo relativamente allo specifico lavoro che necessita di titolo edilizio. Nel caso del bagno, va quindi fatta una distinzione: 1) se i lavori sono limitati alla sostituzione di piastrelle, sanitari, rubinetteria e all'imbiancatura, si tratta di manutenzione ordinaria, che non necessita di autorizzazione amministrativa da parte del Comune. Alcuni Comuni, consulti il regolamento del Suo, anche per i lavori in libera edilizia possono richiedere la compilazione della CIL, una Comunicazione di Inizio Lavori non asseverata, che può compilare Lei personalmente. La modulistica è semplice, si può scaricare dal sito web del Comune, o andarla a ritirare presso l'Ufficio Tecnico. I lavori possono iniziare subito dopo aver protocollato la CIL, e sono lavori che può anche eseguire di persona, se ne è capace; 2) se invece si interviene anche rifacendo il massetto del bagno e gli impianti idraulico ed elettrico (interventi che necessitano delle dichiarazioni di conformità), allora va presentata la CILA. Questi sono lavori di straordinaria manutenzione. * Attenzione, perché questa distinzione è importante ai fini della detrazione fiscale: solo i lavori di straordinaria manutenzione danno diritto alla detrazione fiscale (includono gli onorari della progettazione e delle pratiche edilizie, gli eventuali oneri comunali, le fatture per la manodopera dell'impresa edile, dell'idraulico e dell'elettricista e i relativi materiali di costruzione, componenti, ecc), e sono trainanti per detrarre anche le spese accessorie, cioè l'acquisto del materiale (piastrelle, sanitari, rubinetteria) e la manodopera (piastrellista, imbianchino) necessari per il ripristino totale del bagno. Riassumo: - intervento di manutenzione ordinaria = lavori in libera edilizia, può eseguirli il proprietario o artigiani da lui contrattati, non serve la CILA né l'ausilio di un professionista, in alcuni Comuni e in alcuni casi può essere richiesta la CIL, non da diritto a detrazioni fiscali 50%, può però godere dell'IVA agevolata del 10% sulle fatture degli artigiani e sul materiale da loro fornito. Non è necessario pagarli con bonifico parlante; - intervento trainante di manutenzione straordinaria = richiede la CILA o la SCIA e pratiche relative e successive (ad esempio, la DOCFA, aggiornamento al Catasto), quindi l'intervento di un professionista iscritto all'Albo, può essere eseguito solo da imprese abilitate e DURC in regola, gode dell'IVA agevolata del 10% sulle fatture delle imprese e i materiali da loro forniti (tranne che sulla parcelle dei professionisti, che scontano sempre l'IVA ordinaria), da diritto alla detrazione fiscale del 50%. Tutte le spese vanno pagate con bonifico parlante, eccezione fatta per gli oneri comunali quando è possibile pagarli solo con modello F24; - interventi accessori e successivi l'intervento trainante = sono riconoscibili anch'essi come manutenzione straordinaria, sono riconducibili alla CILA, possono essere eseguiti dal proprietario o da artigiani con DURC in regola da lui scelti liberamente, godono di aliquota IVA agevolata del 10% sulle fatture degli artigiani e il materiale da loro fornito, IVA ordinaria sul materiale e danno diritto alla detrazione fiscale del 50%. Anche tutte queste spese vanno pagate con bonifico parlante. - altri bonus fiscali collegati all'intervento trainante di ristrutturazione: bonus mobili e grandi elettrodomestici, anche questi da pagare con bonifico parlante. Questo per quanto riguarda il bagno. Tornando al primo quesito della discussione, ripeto che sono molto pochi i lavori di straordinaria manutenzione che possono essere completamente eseguiti in libera edilizia e senza necessità di un titolo edilizio, perché quasi sempre le opere in libera edilizia sono accessorie e successive a un intervento trainante di manutenzione straordinaria e richiedono come minimo una CILA. Ciò premesso, torniamo quindi al Suo quesito: nella CILA il professionista comunica i dati dell'impresa, o delle imprese, che intervengono nei lavori dell'opera trainante, quella di straordinaria amministrazione. Quindi, impresa edile, idraulico ed elettricista. Le altre opere, accessorie, sono di libera edilizia, e saranno eseguite dal proprietario o da lavoratori autonomi da lui scelti (piastrellista, imbianchino), anche successivamente alla chiusura del cantiere, nel limite dell'anno successivo. Per cui Lei è libero di scegliere: se eseguirà Lei i lavori, potrà portare in detrazione solo il materiale, acquistato con aliquota IVA ordinaria purché lo paghi sempre con il bonifico parlante. Se invece fa eseguire i lavori da uno o più artigiani, detrarrà anche le fatture della manodopera con l'IVA agevolata del 10%, IVA agevolata anche estesa al materiale se fornito dall' artigiano, sempre pagandole con bonifico parlante. Questo è possibile perché sono opere effettuate a seguito della manutenzione straordinatia trainante. Lei può anche cambiare artigiano in corso d'opera, se questo non potesse più eseguire il lavoro, o non risultasse avere il DURC in regola, o anche semplicemente perché Lei ha cambiato idea, ovviamente valgono i patti contrattuali intercorsi. La normativa prevede la detrazione fiscale del 50% per le opere di ordinaria manutenzione solo se sono eseguite sulle parti comuni dei condomini, mentre per le abitazioni private la detrazione è concessa solo per le opere di straordinaria manutenzione. * E' molto chiara, in merito, la risposta dell'Agenzia delle Entrate a un interpello sulla questione da parte di un contribuente, su un caso pratico simile al Suo, https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/1654699/Risposta%2Bn.%2B287_2019.pdf/d2ef5297-7e4c-5315-093c-22848025eb25 La scrivente (il Direttore centrale) conclude rispondendo che sì, i lavori svolti dal contribuente rientrano, in linea di principio, tra quelli di straordinaria manutenzione che danno diritto alle detrazioni, ma che esula dalle sue competenze fare valutazioni di natura tecnica e ammnistrativa, pertanto invita il contribuente ad assumersi le relative responsabilità e lo avvisa delle conseguenze della sua autocertificazione mendace. Cito testualmente "Pertanto, sul presupposto, non verificabile in sede di interpello, che siano stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria e che, in base ai vigenti regolamenti edilizi, per l’effettuazione degli stessi non sia necessario effettuare alcuna comunicazione, l’Istante potrà fruire della detrazione, sempre ché siano stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dal citato decreto n. 41 del 1998" "L’Istante dovrà, inoltre, con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R.n. 445 del 2000, indicare la data di inizio dei lavori ed attestare la circostanza che gli interventi edilizi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente". Cosa significa? Che se in seguito a un controllo da parte di un Ente pubblico, che sia il Comune, l'ENEA, l'Agenzia delle Entrate, risultasse che quei lavori 1) erano effettivamente di straordinaria manutenzione ma necessitavano della CILA e che non è stata presentata, il contribuente dovrà regolarizzare i lavori presentando una CILA tardiva o postuma, pagando la sanzione pecuniaria, ma sarà a posto con l'Agenzia delle Entrate, oppure, 2) non erano di straordinaria manutenzione, quindi il contribuente è a posto col Comune ma dovrà restituire all'Agenzia delle Entrate le detrazioni non spettanti, maggiorate di interessi e sanzioni. Spero di essere stato abbastanza chiaro, anche se un po' lungo, ma resto a disposizione per altre eventuali delucidazioni, se potrò. Buona domenica.... mostra di piùArchitetto Michele Abbate
3 anni faUtente-243764701
3 anni faArchitetto Michele Abbate
3 anni faUtente-243764701
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3 anni faArchitetto Michele Abbate
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3 anni faShowroom Le Porte
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