manutenzione straordinaria e deteazioni fiscali x il bagno
Renata V.
6 anni fa
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Commenti (7)
Ungiornodisole
6 anni faRenata V.
6 anni faDiscussioni simili
bonus ristrutturazione 2018 e atto di notorietà
(1293) commentiInfatti. Se la sostituzione della caldaia, intesa come componente essenziale dell'impianto termico, dia diritto oppure no al bonus mobili, non lo stabilisce certo né la commercialista, né io né altri, ma solo l'AdE che è l'organo ufficiale in materia. L'agenzia si è espressa in merito nel ormai lontano 2016, con la corcolare n. 3 al punto 1.5. https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7BBE25FA09-4445-4B1E-9962-8507FB6873A3%7D E quindi che la sostituzione della caldaia con una nuova a condensazione ed intesa come componente essenziale dell'impianto termico dia diritto al bonus mobili non ci piove. Ora il casino dove nasce? Nasce qualche anno fa, 2 se non vato errato, quando il governo prese un po' di lavori in ecobonus al 65% e li portò, sempre in ecobonus, al 50%. questo comportò, in prima battuta, che tutti, essendo le percentuali di detrazioni uguali tra ecobonus e ristrutturazioni, non compilasserò più le schede CPID nel portale ecobonus (che era l'unico portale ENEA che ci fosse). Facendo così però, lo stesso governo che aveva fatto la ca..ata, perdeva i dati sull'efficientamento energetico, tanto cari per cose tipo protocollo di Kyoto ecc. Così forzarono l'ENEA ad istituire un nuovo portale: quello per le ristrutturazioni in cui bisoganva e bisogna inserire tutto ciò che non può essere inserito nel portale ENEA ecobonus, anche cose che di fatto danno un risparmio energetico. Ma allora come si fa a capire in quale portale inserire cosa? Semplice: dipende dal tipo di ristrutturazione che si fa e cosa si sostituisce. Se la ristruttrazione è semplice, non si hanno particolari obblighi di legge sui componenti degli impianti da installare, viceversa se la ristrutturazione è più importante, la normativa distingue tra ristrutturazioni importanti di primo e di secondo livello, dettando verifiche termiche da fare e tabelle da rispettare. Facciamo l'esempio dei climatizzatori (non parlo di caldaie a condensazione perché ormai sono tutte a norma diciamo ecobonus). Ora, se compro un climatizzatore (PDC invertibile aria-aria) dal centro commerciale sotto casa, quelli da qualche centinaio di euro per intenderci, ecco che ho diritto al bonus 50 ristrutturazioni e posso solo inserirlo nel portale ENEA per le ristrutturazioni perché se tentassi di inserirlo nell'altro portale mi ritroverei con valori di COP ed EER non conformi e lo stesso portale non mi consentirebbe di chiudere la scheda. Mi bloccherebbe propio. Come accennavo prima, per le caldaie a condensazione il problema non sussiste perché ormai sono tutte, ma proprio tutte tutte a norma. E allora? In quale portale si inserisce la caldaia a condensazione per avere diritto al bonus mobili? Sembra indifferente, ma in realtà non è così. Se è vero come è vero che nel portale ristrutturazioni metto cose nuove, che mi consentono comunque di risparmiare, ma non esattamente a norma D.Lgs 192/05 (parlo di generatori ovviamente, va da se che per altre cose questo discorso non vale), allora perché dovrei mettere una caldaia a condensazione rispettosa del D. Lgs. 192 nel portale ristrutturazioni? Non c'è assolutamente nessun motivo, tanto più che la possibilità di accedere al 65% inserendo anche un dispositivo evoluto di controllo, oltre la caldaia e le valvole termostatiche c'è solo nel portale ecobonus. In ogni caso, per concludere, sia che si faccia accesso al bonus ristrutturazioni, sia se si faccia accesso all'ecobonus, il bonus mobili spetta: non mi risulta cioè che l'AdE abbia, successivamente al 2016, smentito se stessa. Ciò che conta è che la caldaia da sostituire sia a condensazione e sia anche un componente essenziale dell'impianto termico, un componente cioè senza del quale l'impianto non funziona. Oltre a questo, bisogna mettere anche le valvole termostatiche su ogni corpo scaldante e se si vuole il 65% anche il dispositivo evoluto.... mostra di piùristrutturazione e bonus mobili 2018
(5) commentiSalve Alijosha vedo di farle un pochino di chiarezza. Se migliora innovandoli tecnologicamente gli impianti allora è in manutenzione straordinaria. Se sposta la parete é ancora in manutenzione straordinaria. Se cambia la caldaia, con una nuova a condensazione e mette le valvole termostatiche su ogni radiatore è ancora in manutenzione straordinaria ed ha diritto al bonus (questa volta efficienza energetica del 50%) ma se mette anche almeno un dispositivo di controllo temperatura evoluto (appertenente alla classe V, VI o VIII) non prende più il 50% ma il 65%. Tutti questi interventi o anche solo uno di essi, essendo in manutenzione straordinaria, le danno diritto anche al bonus mobili. Ora rispondo alle sue domande. 1. La CIL non esiste più è stata sostituita dalla cosiddetta edilizia libera (non si fa più nessuna comunicazione) ma riguarda solo interventi di manutenzione ordinaria epertanto non ha diritto ad alcun bonus. Per gli interventi di manutenzione straordinaria ha sempre bisogno di un tecnico che le deve preparare il titolo corrispondente (C.I.L.A. per i lavori da lei citati, tranne che per la sostituzione della caldaia (caso in cui non le serve alcun titolo). Le allego la tabella dei titoli allegata al 222/2016 da cui capirà che è al punto 3 e quindi CILA. http://www.italiasemplice.gov.it/tabella-a/sezione-ii/sezione-ii-1-ricognizione-degli-interventi-edilizi-e-dei-relativi-regimi-amministrativi-1/1-ricognizione-degli-interventi-edilizi-e-dei-relativi-regimi-amministrativi/ 2 No. Sono interventi in manutenzione ordinaria (per essere in straordinaria deve innovare tecnologicamente gli impianti: il mero spostamento o la semplice sostituzione non basta). Sarebbe al punto 1 della tabellaallegata al punto precedente. 3. Ha poca importanza perché se deve fare la CILA, allora le citeranno tutti gli interventi che farà e sarà coperta anche per interventi che, se fatti da soli, non darebbero diritto ai bonus (ad esempio doccia e saliscendi). Comunque, secondo me, tutto considerato, credo la caldaia. Di seguito il link della circolare AdE 3E del 2016 con cui, al punto 1.5, loro stessi spiegano che la sostituzione della caldaia è da considerarsi come intervento di manutenzione straordinaria e come tale da diritto anche al bonus mobili. http://www.fiscal-focus.it/all/Circolare_3E-2016.pdf Ed il link della scheda di sostituzione caldaia con la prasi corretta per accedere al 50% o al 65% di bonus efficienza energetica. http://www.acs.enea.it/tecno/caldaie_condensazione.pdf... mostra di piùdimensione porte bagno Milano
(21) commentiA casa mia la porta del bagno è 67 cm - escluso infisso (anche io vivo a Milano ma ho ristrutturato 19 anni fa). Ho trovato una discussione del 2016 in cui si citava un regolamento regionale: "la L.R. 6/1989, si parla di dimensioni minime pari a 90 cm ( luce netta ) per le porte d'ingresso e di 80 cm ( sempre luce netta ) per le porte interne di accesso sia alla zona giorno sia ad almeno un servizio igienico". Un architetto specificava che se è "una mera manutenzione straordinaria non è necessario l'adeguamento". L'interessato dichiarava che era una manutenzione straordinaria con demolizione parziale di tavolati interni e un altro utente rispondeva che "no, non vanno adeguate le dimensioni. Le dimensioni della porta vanno adeguate solo se viene spostato il muro che contiene la porta . La mera sostituzione della porta, dello stipite o dei coprifili non comporta alcun obbligo. Resta inteso che le condizioni preesistenti non vanno peggiorate. Infatti la misura di norma si riferisce al vano di passaggio netto... Ancora, le opere di manutenzione ordinaria (come la sostituzione di una porta) non rientrano nelle opere da realizzarsi dietro presentazione di "titolo" edilizio." https://www.professionearchitetto.it/bacheca/info/377006/dimensioni-porte-ristrutturazione-appartamento-milano... mostra di piùPossibile spostare cucina e/o bagno?
(12) commentiMatteo, per il distaccamento da impianto centralizzato, bisogna verificare se: - il regolamento di condominio ammette l'intervento - regolamento edilizio in cui è ubicato immobile - codice civile art. 1118 comma 4 - Normativa nazionale e regionale (DPR 412/93, D.Lgs. 102/2014, decreto del 26 giugno 2015 requisiti minimi, DM 37/08 etc..) - Norma UNI (10200) Tieni conto che andrà realizzata una diagnosi energetica dell’edificio e dell’impianto che metta a confronto le diverse soluzioni impiantistiche compatibili e la loro efficacia sotto il profilo dei costi complessivi (investimento, esercizio e manutenzione). Tale diagnosi deve essere conservata unitamente al libretto dell’impianto termico. La soluzione progettuale prescelta deve essere motivata nella relazione tecnica Ex legge 10/91 Inoltre in seguito al distacco dovrai comunque sostenere i costi di eventuali interventi di manutenzione straordinaria all'impianto termico. Il tutto senza sapere se vi è la fattibilità a livello tecnico per realizzazione pavimento radiante autonomo ed ulteriori vincoli. Il consiglio è quello di interpellare termotecnico e tecnico del luogo che ti diano ulteriori informazioni e chiarimenti sulla fatttibilità dell'intervento e soprattutto convenienza. Cordialmente Michele... mostra di piùUngiornodisole
6 anni faEdiltech di Lanfranca srls
6 anni faUltima modifica: 6 anni faEdiltech di Lanfranca srls
6 anni faUltima modifica: 6 anni faRenata V.
6 anni fa
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