Bonus 65% riqualificazione energetica
giomax
8 anni fa
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Commenti (8)
User
7 anni faDiscussioni simili
bonus mobili casa nuova costruzione
(221) commentiGrazie per le risposte. Cercherò di essere piu preciso, premettendo che ho fatto preliminare a giugno per appartamento allora già quasi completato e sul quale ho potuto scegliere poco e che intendo procedere nella maniera più etica e cristallina possibile. Il discorso ”post-rogito” nasce dal fatto che l’ADE si è pronuciata (o così mi pare di aver capito) in questi termini, dopo aver precisato che può usufruire del bonus mobili anche chi ha avito acceso al sismabonus, alla stregua di chi ha usufruito del bonus ristrutturazioni. 1) NON ho assolutamente intenzione di sostituire l’mpianto termico (cosa che troverei, seppur legale, assolutamente scorretta dal punto di vista etico): intendo semplicemente, stante la presenza della pompa di calore, acquistare ed installare gli spit idronici per cui esiste la predisposizione. Dato che buona parte del mobilio l’ho già acquistato fuori dal bonus e per la restante parte non sono arrivato al massimale di 16000 euro, chiedevo se fosse corretta l’interpretazione secondo cui gli split (ovviamente di classe A+ e come ”apparecchi per il condizionamento”) possano rientrare nel bonus mobili; 2) conferma quindi quanto avevo inteso, cioè che rientri nei 96000 esauriti. Capisco anche il suo punto di vista, ma capisca che dei 96000 chi acquista una nuova costruzione in realtà non è che usufruisca in toto, dato che il prezzo di partenza è di almeno 50000 euro superiore al prezzo di mercato (e qui si potrebbero aprire, e spero si aprano presso chi ne ha competenza, mille discorsi) 3) il costruttore ha dato di base controllo carichi e tapparelle e e nononstante le mie richieste, dato lo stato di avanzamento della costruzione quando l’ho trovata, non ha voluto implemetare nient’altro (che avrei pagato). Per cui, stante il fatto che a prescindere implementerò (bonus o meno), volevo capire se a questo bonus posso accedere ed in che misura. Cioè se questo 65% mi spetta, pur trattandosi di nuova costruzione, o, semmai dovesse “attaccarsi” alle opere di efficientamento già operate dal costruttore, possa passare al 110%. Ovviamente senza l’appiglio della sostituzione del generatore o similia. Il tutto nella massima legalità e senza sotterfugi (non mi sono sognato di fare, come mi avevano consigliato, il giochetto del doppio atto per avere detrazione sul box auto, per dirne una): proprio per questo mi spiacerebbe che lei o chiunque altri potesse pensare che io cerchi degli escamotages poco etici per ottenere qualcosa cui non avrei diritto. Non vorrei essere colpevole di qualcosa se, dopo aver risparmiato con il Sismabonus 50000 euro ”veri” (anzi meno, vista mancata detrazione box auto), nel caso in cui mi spettasse ecobonus 65% per domotica ne usufruissi. Questo a prescindere dal fatto che “colpevole” lo sia o meno chi, pur senza sismabonus acquisti, ha magari avuto legittimamente vantaggi superiori, però la domotica la mette col 110%. Mi interesserebbe il suo punto di vista, in merito all’aspetto etico prima che normativo, perché magari non ho colto qualcosa e mi mi andrei a trovare in una situazione in cui potrei sentirmi a disagio Grazie ancora... mostra di piùPERDITA BONUS MOBILI 2018
(64) commentiScusa Enjoy ma tu leggi solo ciò che ti conviene leggere, addirittura lo sottolinei pure , ma sempre fino a dove ti conviene, poi ometti: questo è il problema. Nella circolare che hai citato, nella domanda, ad un certo punto c'è scritto: "Si chiede di conoscere se, in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla norma, sia possibile fruire dell’agevolazione nel caso in cui l’ordinante del bonifico sia un soggetto diverso dal beneficiario della detrazione qualora il codice fiscale di quest’ultimo risulti correttamente indicato nella disposizione di pagamento". Ti ho fatto grassetto la parte che ti sfugge, poi la vediamo meglio. Sempre li, nella risposta, come giustamente hai riportato, senza farlo grassetto però, c'è scritto (copio dal tuo messaggio): "Ciò premesso, si ritiene che nell’ipotesi in cui l’ordinante sia un soggetto diverso dal soggetto indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, la detrazione deve essere fruita da quest’ultimo,nel rispetto degli altri presupposti previsti dalle disposizioni richiamate, ritenendosi in tal modo soddisfatto il requisito richiesto dalla norma circa la titolarità del sostenimento della spesa". Anche qui ho tolto il grassetto alla parte che tu vedi e l'ho messo alla parte che non vuoi vedere. Quali sono questi presupposti o requisiti di cui si parla? Ma ovviamente quelli di cui al punto 1.1.2 della guida sul bonus ristrutturazioni o se preferisci le circolari AdE, parliamo della 29/E del 2013. In sostanza "il succo" è sempre quello: chi paga deve avere un diritto reale sull'immobile. Da qui la mia risposta di prima.... mostra di piùristrutturazione e bonus mobili 2018
(5) commentiSalve Alijosha vedo di farle un pochino di chiarezza. Se migliora innovandoli tecnologicamente gli impianti allora è in manutenzione straordinaria. Se sposta la parete é ancora in manutenzione straordinaria. Se cambia la caldaia, con una nuova a condensazione e mette le valvole termostatiche su ogni radiatore è ancora in manutenzione straordinaria ed ha diritto al bonus (questa volta efficienza energetica del 50%) ma se mette anche almeno un dispositivo di controllo temperatura evoluto (appertenente alla classe V, VI o VIII) non prende più il 50% ma il 65%. Tutti questi interventi o anche solo uno di essi, essendo in manutenzione straordinaria, le danno diritto anche al bonus mobili. Ora rispondo alle sue domande. 1. La CIL non esiste più è stata sostituita dalla cosiddetta edilizia libera (non si fa più nessuna comunicazione) ma riguarda solo interventi di manutenzione ordinaria epertanto non ha diritto ad alcun bonus. Per gli interventi di manutenzione straordinaria ha sempre bisogno di un tecnico che le deve preparare il titolo corrispondente (C.I.L.A. per i lavori da lei citati, tranne che per la sostituzione della caldaia (caso in cui non le serve alcun titolo). Le allego la tabella dei titoli allegata al 222/2016 da cui capirà che è al punto 3 e quindi CILA. http://www.italiasemplice.gov.it/tabella-a/sezione-ii/sezione-ii-1-ricognizione-degli-interventi-edilizi-e-dei-relativi-regimi-amministrativi-1/1-ricognizione-degli-interventi-edilizi-e-dei-relativi-regimi-amministrativi/ 2 No. Sono interventi in manutenzione ordinaria (per essere in straordinaria deve innovare tecnologicamente gli impianti: il mero spostamento o la semplice sostituzione non basta). Sarebbe al punto 1 della tabellaallegata al punto precedente. 3. Ha poca importanza perché se deve fare la CILA, allora le citeranno tutti gli interventi che farà e sarà coperta anche per interventi che, se fatti da soli, non darebbero diritto ai bonus (ad esempio doccia e saliscendi). Comunque, secondo me, tutto considerato, credo la caldaia. Di seguito il link della circolare AdE 3E del 2016 con cui, al punto 1.5, loro stessi spiegano che la sostituzione della caldaia è da considerarsi come intervento di manutenzione straordinaria e come tale da diritto anche al bonus mobili. http://www.fiscal-focus.it/all/Circolare_3E-2016.pdf Ed il link della scheda di sostituzione caldaia con la prasi corretta per accedere al 50% o al 65% di bonus efficienza energetica. http://www.acs.enea.it/tecno/caldaie_condensazione.pdf... mostra di piùBonus mobili 2019 attraverso sostituzione infissi e scaldabagno a gas
(7) commenticiao Anna, per quanto riguarda questo tipo fo lavori e pe ril comune di Milano, l'atto di notorietà va solamente conservato nel caso in cui te lo dovessero chiedere, inoltre quando compilerai la pratica tramite Enea, inserirai i dati di inizio r fine lavori... mostra di piùCristina Ferro
7 anni facortina consulenze energetiche
7 anni faUser
7 anni fagiomax
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7 anni faUltima modifica: 7 anni fagiomax
7 anni fa
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