consigli open space sala-cucina
Alessandro Fioletti
4 anni fa
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Commenti (14)
Alessandro Fioletti
4 anni faDiscussioni simili
CONSIGLI ed AIUTO su ristrutturazione CUCINA open space 130mq.
(2) commentiNel resto del salone verrà la zona conversazione? La cucina è moderna,presumo che anche l'altra zona manterrà lo stesso stile. Le allego foto (in questo caso il nostro cliente ha scelto il classico) di come potrebbe rivestire la colonna... mostra di piùcreare sala open space ( salotto + cucina )
(4) commentiCiao Nicola, concordo con la posizione pericolosa dei fuochi e personalmente la cappa dal soffitto a centro stanza non mi piace affatto. Se fosse possibile spostare gli attacchi svilupperei la cucina a L sulla parete opposta e sotto la finestra così non sarebbe immediatamente visibile dall'ingresso. Se proprio desideri una zona snack/colazione informale, prevedi una penisola libera da fuochi e lavello, completamente dedicata a zona lavoro di preparazione ai piatti. Se vuoi prediligere la zona conversazione farai a meno della penisola, il tavolo sarà più arretrato ed aumenterai le sedute per gli ospiti con ad esempio poltroncine facilmente spostabili. Sotto uno schizzo non in scala, le misure e spazi saranno da studiare attentamente:... mostra di piùCucina e sala open space
(13) commentiSpero si capisce... Gli impianti acqua e gas sono solo nella zona angolo cucina. Non posso almeno al momento fare grossi lavori perché la casa è di nuova costruzione. Tutte le altre pareti sono provviste di attacco corrente. Il divano è nuovo di 2.10 cm Il tavolo invece si può sostituire, al momento ho un tavolo di 120x 75 allungabile.... mostra di piùSpostare cucina in sala open space
(1) commentiBuongiorno, il solo spostamento dello scarico non si configura come manutenzione straordinaria. Per quato riguarda l'aggiornamento della scheda catastale, nella circolare 2/2010 dell'agenzia del territorio, sono inidicati gl interventi che necessitano di aggiornamento planimetria: e) Variazioni delle unità immobiliari censite per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione Considerata la delicatezza e la rilevanza connesse all'obbligo di effettuare la dichiarazione di conformità introdotto dalla normativa in parola, si ritiene opportuno formulare alcune specifiche considerazioni in merito alla portata e all'ambito applicativo della normativa catastale disciplinante l'obbligo delle dichiarazioni di variazione delle unità immobiliari urbane. L'obbligo della dichiarazione di variazione in catasto sussiste nei casi in cui la variazione incide sullo stato, la consistenza, l'attribuzione della categoria e della classe, a seguito di interventi edilizi di ristrutturazione, ampliamento, frazionamento, oppure per effetto di annessioni, cessioni o acquisizioni di dipendenze esclusive o comuni, cambio di destinazione d'uso, etc.. In sintesi, costituisce rilievo - e, quindi, "fonte" di variazione catastale - ogni incoerenza che rappresenta fattispecie per la quale è obbligatoria la presentazione di un atto di aggiornamento catastale, ai sensi del citato art. 17, lettera b), del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249. Sotto tale profilo non assumono quindi rilievo la variazione dei toponimi, dei nomi dei confinanti e di ogni altro elemento, anche di carattere grafico-convenzionale, non influente sulla corretta determinazione della rendita 5 . Si ritiene opportuno precisare, per una migliore identificazione delle fattispecie riconducibili nell'ambito delle novellate disposizioni, che non hanno rilevanza catastale le lievi modifiche interne, quali lo spostamento di una porta o di un tramezzo che, pur variando la superficie utile dei vani interessati, non variano il numero di vani e la loro funzionalità. Comportano, invece, l'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione l'effettuazione di interventi con cui si realizza una rilevante redistribuzione degli spazi interni, ovvero si modifica l'utilizzazione di superfici scoperte, quali balconi o terrazze. Analogamente, per le unità immobiliari ordinarie per le quali la consistenza è calcolata in metri quadrati o in metri cubi, le modifiche interne di modesta entità, non incidenti sulla consistenza dei beni iscritta negli atti catastali ovvero sulla destinazione dei singoli ambienti, non comportano l'obbligo della presentazione di una nuova planimetria in catasto. Di contro, è necessaria la presentazione della dichiarazione di variazione nei casi in cui la mutazione incide sulla consistenza o sulla classe (esempi tipici sono il caso del retrobottega di un negozio che, se trasformato in ambiente destinato alla vendita, incrementa l'originaria superficie dell'unità, ovvero la realizzazione di soppalchi, servizi igienici, etc.). In ogni caso, su richiesta della parte, codesti Uffici accetteranno anche eventuali dichiarazioni di variazione non rilevanti ai fini della attribuzione della rendita, dovendosi ritenere superate le diverse precedenti indicazioni sull'argomento. Sotto tale specifico profilo, la presente circolare riveste pertanto carattere innovativo. Cordialmente... mostra di piùChiara Home Staging and Interiors
4 anni faUser
4 anni faUltima modifica: 4 anni faAlessandro Fioletti
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4 anni fa
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Laura Noè