SCALA A NORMA PRIMA CASA
nutyl
9 mesi fa
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Commenti (97)
Cuiprodest?
9 mesi faCuiprodest?
9 mesi faUltima modifica: 9 mesi faDiscussioni simili
Scala interna per casa colonica
(0) commentiNella ristrutturazione di una colonica si è reso necessario abbattere il vecchio corpo scala e sostituirlo con uno nuovo a norma. Approfittando così per una ri-progettazione anche formale dell'elemento architettonico.... mostra di piùiva pavimenti prima casa
(1) commentiAhhhh! Vincenzo, buongiorno e benvenuto in uno di quei "guazzabugli" legislativi tutti italiani. Dipende. In pratica funziona così. La legislazione distingue tra beni finiti e beni non finiti. I beni finiti, in teoria (ma solo in teoria) sono quelli che, comprati, non hanno bisogno di altro per funzionare. I beni non finiti, invece, sono quelli che hanno bisogno di mano d'opera per essere usati. Personalmente non mi è chiaro come un bene considerato finito possa essere usato senza che qualcuno lo monti, ma io sono polemico in merito e quindi non faccio testo. I beni finiti comunque godono delle agevolazioni IVA, mentre per i beni non finiti l'IVA è al 22%. Con mio rammarico ti dico subito che, così come hai posto tu la domanda l'IVA sarebbe al 22% essendo il pavimento considerato come bene non finito. Ma se al posto di comprare tu il pavimento dal rivenditore lo compri dal posatore ci sono casi in cui l'IVA scenderebbe al 4% (dico scenderebbe perché va da se che se il posatore si fa carico anche dell'acquisto del pavimento, pagando lui l'IVA al 22%, il prezzo della sua fornitura e posa in opera, non sarebbe più quello di partenza in quanto la ditta si accollerebbe un tot di IVA in più). Inoltre, andando proprio a norma a norma non sarebbe nemmeno sufficiente l'acquisto del pavimento insieme alla sua posa in opera, ma dovresti trovarti anche nel caso di una ristrutturazione documentata (titolo abilitativo rilasciato regolarmente dal Comune) e dovresti anche avere un perché ritenuto "valido" (ad esempio il caso di ristrutturazione necessaria per l'abbattimento delle barriere architettoniche). Non so dirti da altre parti d'Italia, ma qui, nel materano, i controlli sono abbastanza ferrei e nessuno ti da il pavimento con l'IVA al 4% se non dopo dimostrato possesso del titolo edilizio e dopo che hai fatto la dichiarazione che ti spetta l'agevolazione. C'è infine il caso in cui godi delle detrazioni fiscali al 50% per le ristrutturazioni. Qui, essendo, per te l'IVA un costo, ti porti in detrazione anche quella. Sarebbe del 10% ma, alla fine, a detrazioni finite, diventerebbe del 5 per il ragionamento fatto ora. Ma anche qui, come prima, ti serve il titolo edilizio, non puoi comprare tu ma deve comprare la ditta e fornirtelo insieme alla posa in opera e inoltre devi verificare qualche altro requisito. Anche in questo caso, almeno qui, nessuno ti darà il pavimento se non puoi dimostrare di avere il titolo edilizio e se non fai la dichiarazione che ti spetta l'agevolazione.... mostra di piùArredo prima casa
(6) commentiBuongiorno Tobia, arredare la prima casa è difficile e al contempo bellissimo. Occorre per prima cosa realizzare il Progetto, per avere le idee chiare su come fare, come porsi con i professionisti del settore e scegliere ogni singolo passo per avere un risultato di Design con il Tuo gusto e le tue esigenze. Proprio per le persone come te ho realizzato il mio video-corso Corso Arredo www.corsoarredo.it/info-corso-arredo/ è comodo perché puoi vederlo on line quando hai tempo senza la presenza di orari fissi e comprende lezioni pratiche e teoriche per realizzare il tuo Progetto che si basa sulle principali nozioni della Vera progettazione d'interni, anche se non sai disegnare. Prova a guardare e dimmi che ne pensi. Il mio obiettivo è far sì che tutti abbiano una casa bella, in cui sentirsi bene. E' proprio questo il punto: vivere il benessere della TUA casa giorno dopo giorno senza stancarti mai. Buon lavoro. Valeria P.S. Per qualunque dubbio o informazione mi trovi qui: http://www.corsoarredo.it/contattami/... mostra di piùcostruzione prima casa
(10) commentie ancora: Ciò premesso, relativamente al quesito rappresentato al punto 1), la scrivente fa presente che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con il parere n. 27/2018, ha precisato che rientrano tra gli interventi di “ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico dell’Edilizia) quelli di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, e, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli, di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, gli interventi di demolizione e ricostruzione che rispettino la medesima sagoma dell’edificio preesistente. Con il medesimo parere, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha ritenuto che gli interventi di demolizione e ricostruzione come sopra rappresentati, progettati ed eseguiti in conformità alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, rappresentino una efficace strategia di riduzione del rischio sismico su una costruzione non adeguata alle norme tecniche medesime e, pertanto, “dal punto di vista tecnico, detti interventi possono certamente rientrare fra quelli di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. i) del TUIR, relativi all’adozione di misure antisismiche”.... mostra di piùBartolomeo Fiorillo
9 mesi faUltima modifica: 9 mesi faBartolomeo Fiorillo
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金 Silvana G. | Interior designer e Home stager