Segnalazione Certificata di Agibilità: Le Novità da Conoscere
Cosa sono agibilità e abitabilità? Quando sono obbligatorie? Cosa fare quando mancano?
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 222 è stata introdotta la Segnalazione Certificata di Agibilità al posto del vecchio Certificato di Agibilità o Abitabilità rilasciato dal Comune, semplificando le procedure burocratiche per questo documento indispensabile per abitare e compravendere le nostre case. Cerchiamo di capire insieme cos’è l’Agibilità, cosa contiene e quando è necessaria anche per gli edifici vecchi.
L’Agibilità esiste dal 1934, per tutelare la salute dei cittadini
L’Agibilità è nata con le leggi sanitarie emanate con il Regio Decreto n.1265 del 1934, ancora vigente, allo scopo di tutelare la salute delle persone all’interno delle città e delle case. Inizialmente consiste in una autorizzazione del podestà ad abitare la casa che viene rilasciata solo dopo che l’ufficiale sanitario abbia accertato che l’abitazione è conforme al progetto depositato in Comune, con i muri asciutti e l’aria salubre (requisiti validi ancora oggi).
L’Agibilità è nata con le leggi sanitarie emanate con il Regio Decreto n.1265 del 1934, ancora vigente, allo scopo di tutelare la salute delle persone all’interno delle città e delle case. Inizialmente consiste in una autorizzazione del podestà ad abitare la casa che viene rilasciata solo dopo che l’ufficiale sanitario abbia accertato che l’abitazione è conforme al progetto depositato in Comune, con i muri asciutti e l’aria salubre (requisiti validi ancora oggi).
Certificato di Agibilità e di Abitabilità sono la stessa cosa
Con il tempo sono state emanate varie leggi in materia edilizia che hanno introdotto, a fianco dell’agibilità, il temine di abitabilità che di fatto è equivalente ma che per prassi alcuni Comuni hanno utilizzato per distinguere tra edifici residenziali (abitabili) ed edifici non residenziali (agibili). Oggi si parla nuovamente solo di agibilità ma se avete il Certificato di Abitabilità dell’immobile va benissimo, così come se possiede una vecchia Autorizzazione di Agibilità del Podestà o del Sindaco.
Con il tempo sono state emanate varie leggi in materia edilizia che hanno introdotto, a fianco dell’agibilità, il temine di abitabilità che di fatto è equivalente ma che per prassi alcuni Comuni hanno utilizzato per distinguere tra edifici residenziali (abitabili) ed edifici non residenziali (agibili). Oggi si parla nuovamente solo di agibilità ma se avete il Certificato di Abitabilità dell’immobile va benissimo, così come se possiede una vecchia Autorizzazione di Agibilità del Podestà o del Sindaco.
Oggi c’è la Segnalazione Certificata di Agibilità
La nuova normativa in vigore dal 11 dicembre 2016 prevede che entro 15 giorni dalla fine dei lavori il soggetto titolare della pratica presenti in Comune il modulo di Segnalazione Certifica di Agibilità corredato dalla documentazione tecnica necessaria a firma di tecnico abilitato. L’Agibilità è subito valida ma il Comune ha 60 giorni per controllarne la completezza e successivamente un tempo variabile, stabilito dalla Regione, per effettuare i sopralluoghi di verifica a campione.
La nuova normativa in vigore dal 11 dicembre 2016 prevede che entro 15 giorni dalla fine dei lavori il soggetto titolare della pratica presenti in Comune il modulo di Segnalazione Certifica di Agibilità corredato dalla documentazione tecnica necessaria a firma di tecnico abilitato. L’Agibilità è subito valida ma il Comune ha 60 giorni per controllarne la completezza e successivamente un tempo variabile, stabilito dalla Regione, per effettuare i sopralluoghi di verifica a campione.
Cosa contiene l’Agibilità
In pratica l’Agibilità è una dichiarazione di regolare esecuzione e conformità al progetto depositato in Comune dei lavori firmata da un tecnico abilitato, di solito il direttore lavori, dal committente dei lavori e dalla ditta esecutrice alla quale deve essere allegato il collaudo statico delle strutture, tutti i certificati degli impianti con eventuali collaudi impianti, la variazione catastale, la dichiarazione sul rispetto della norme in fatto di accessibilità ed eventuali altri certificati richiesti dal Comune come il certificato di corretto allaccio alla fognatura o la dichiarazione sul rispetto dei requisiti acustici passivi.
In pratica l’Agibilità è una dichiarazione di regolare esecuzione e conformità al progetto depositato in Comune dei lavori firmata da un tecnico abilitato, di solito il direttore lavori, dal committente dei lavori e dalla ditta esecutrice alla quale deve essere allegato il collaudo statico delle strutture, tutti i certificati degli impianti con eventuali collaudi impianti, la variazione catastale, la dichiarazione sul rispetto della norme in fatto di accessibilità ed eventuali altri certificati richiesti dal Comune come il certificato di corretto allaccio alla fognatura o la dichiarazione sul rispetto dei requisiti acustici passivi.
L’agibilità è indispensabile per vendere la casa, anche se è vecchia
Affinché un’abitazione possa essere venduta deve essere agibile per cui, anche se il notaio solitamente non chiede di allegare materialmente all’atto la certificazione, in assenza del Certificato di Agibilità l’atto è annullabile perché l’utilizzazione dell’abitazione può iniziare solo dopo il depositato della Segnalazione Certificata di Agibilità. Attenzione agli immobili vecchi: l’Agibilità è obbligatoria per tutti gli immobili costruiti o ristrutturati dopo il 1934, anno di emanazione del R.D. n.1265 che ha istituito questo obbligo.
Affinché un’abitazione possa essere venduta deve essere agibile per cui, anche se il notaio solitamente non chiede di allegare materialmente all’atto la certificazione, in assenza del Certificato di Agibilità l’atto è annullabile perché l’utilizzazione dell’abitazione può iniziare solo dopo il depositato della Segnalazione Certificata di Agibilità. Attenzione agli immobili vecchi: l’Agibilità è obbligatoria per tutti gli immobili costruiti o ristrutturati dopo il 1934, anno di emanazione del R.D. n.1265 che ha istituito questo obbligo.
Che fare in caso di mancanza del Certificato di Agibilità
Può capitare, specialmente per vecchie case compravendute varie volte, che non disponiamo dell’Agibilità; in questi casi la prima cosa da fare è un’approfondita ricerca in Comune per risalire alla pratica edilizia di costruzione dell’immobile e alla relativa Agibilità. Solitamente questa ricerca è affidata a un tecnico perché muoversi in queste vecchie scartoffie non è immediato. Se anche così non si riesce a trovare la certificazione è necessario rifarla, adeguando gli impianti della casa alle norme vigenti.
Può capitare, specialmente per vecchie case compravendute varie volte, che non disponiamo dell’Agibilità; in questi casi la prima cosa da fare è un’approfondita ricerca in Comune per risalire alla pratica edilizia di costruzione dell’immobile e alla relativa Agibilità. Solitamente questa ricerca è affidata a un tecnico perché muoversi in queste vecchie scartoffie non è immediato. Se anche così non si riesce a trovare la certificazione è necessario rifarla, adeguando gli impianti della casa alle norme vigenti.
Se la casa è stata condonata
Anche le abitazioni condonate devono essere corredate dall’Agibilità. È molto frequente il caso di case per le quali è stata presentata la richiesta di condono ai sensi della legge 47/1985, pagati i relativi oneri e sanzioni ma ancora prive di Concessione Edilizia in Sanatoria e pertanto anche di Agibilità. In questi frangenti non resta che richiedere al Comune la chiusura del condono, inviando le eventuali integrazioni richieste, e successivamente presentare la Certificazione di Agibilità eseguendo, se necessario, opere di messa a norma degli impianti.
Anche le abitazioni condonate devono essere corredate dall’Agibilità. È molto frequente il caso di case per le quali è stata presentata la richiesta di condono ai sensi della legge 47/1985, pagati i relativi oneri e sanzioni ma ancora prive di Concessione Edilizia in Sanatoria e pertanto anche di Agibilità. In questi frangenti non resta che richiedere al Comune la chiusura del condono, inviando le eventuali integrazioni richieste, e successivamente presentare la Certificazione di Agibilità eseguendo, se necessario, opere di messa a norma degli impianti.
E infine: il caso dell’affitto
In generale il proprietario che affitta deve garantire all’inquilino che la casa sia in buono stato di manutenzione e idonea all’uso abitativo pertanto, anche se non è dichiaratamente richiesta l’Agibilità, chi affitta si impegna con il contratto a fornire una abitazione nella quale impianti, strutture e certificati siano in regola.
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Devi vendere o acquistare casa? Cerca un professionista che ti aiuti con gli adempimenti burocratici.
In generale il proprietario che affitta deve garantire all’inquilino che la casa sia in buono stato di manutenzione e idonea all’uso abitativo pertanto, anche se non è dichiaratamente richiesta l’Agibilità, chi affitta si impegna con il contratto a fornire una abitazione nella quale impianti, strutture e certificati siano in regola.
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L’Agibilità è il documento che attesta che la nostra casa è in regola in fatto di requisiti igienico-sanitari, ambientali, di sicurezza sismica, di risparmio energetico e di conformità urbanistica e come tale è utilizzabile in tranquillità, senza arrecare danni a noi, agli altri o all’ambiente. L’Agibilità è obbligatoria per tutte le nuove costruzioni, ma anche a seguito di opere di ristrutturazione, restauro, sopraelevazione o di manutenzione straordinaria che incidano sui parametri che abbiamo ricordato.