Rischi di ecobonus 110%
stefaniasasso61
2 anni fa
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Commenti (8)
stefaniasasso61
2 anni faDiscussioni simili
Ecobonus - cessione credito
(3) commentiIn realtà ciò che ti ha scritto Marco Finardi, non è proprio corretto... perché a differenza dei precedenti questo è RICEDIBILE. Concordo che i bonus precedenti era Difficilissimo (se non impossibile) trovare qualcuno li prendesse, io ho un impresa e per primo non Ho mai voluto prenderli, perchè dovrei anticipare i costi per poi avere un credito da portarmi in detrazione per x anni. Questo bonus invece ha una sostanziale differenza, ovvero il fatto di essere cedibile più volte anche per frazioni dello stesso, significa che io impresa potrei girarlo ai fornitori per comprarci i materiali, o Scontarmelo in banca. I miei fornitori potrebbero essere interessati in primis a prenderselo, perché così facendo i prenderei più lavori ed a mia volta acquisterei più materiale... che dovrebbe esser questo lo spirito del bonus, incrementare l economia ed il lavoro. Scrivo usando il condizionale, perché per sapere esattamente come funziona occorre attendere la pubblicazione delle linee guida di utilizzo che dovrebbero arrivare entro fine giugno, ovvio che se poi si dovesse scoprire qualche cavilloso motivo che rende poco interessante accollarselo... resterebbe solo l ennesima sortita inutile :-)... mostra di piùRistrutturazione Ecobonus 110
(9) commentiSalve, Il collega @Architetto Michele Abbate è stato preciso e puntuale nella risposta e le ha detto tutto quello che c'era da dire. L'unica cosa che mi sento di aggiungere è che qualora lei sia seriamente interessato all'acquisto potrebbe prevedere di incaricare qualcuno che, carte alla mano, verifichi la possibilità delle detrazioni. Parlando con i colleghi so che molti si sono attrezzati per offrire lo studio di fattibilità imprescindibile per accedere alle detrazioni, considerati i tali e tanti paletti presenti nei decreti e nelle successive ordinanze. Provi a contattare qualcuno in zona che possa analizzare più attentamente la questione. Ad ogni modo a naso ci sono alcune incongruenze in quello che riporta. L'accatastamento A2 confligge con un immobile che è a poco più del rustico, andrebbe inoltre approfondita la questione della conformità urbanistica ed è imprescindibile verificare l'eventuale presenza di agibilità. Asserisco tutto questo perchè i bonus che le interessano hanno tutti come prerequisito l'essere in presenza di immobili globalmente completi da efficientare e l'eventuale presenza di agibilità sarebbe un ottimo appiglio per giustificare la sussistenza di tutti i requisiti e gli impianti necessari. Rimarrebbe tuttavia il non trascurabile problema dell'assenza di impianto di riscaldamamento. Le rammento che il DL parla di "sostituzione" di impianto, cosa che implica logicamente la presenza dello stesso, e pone l'intervento tra i trainanti. Per valutazioni puntuali le ripeto, incarichi un professionista di zona.... mostra di piùRustico e bonus 110%
(31) commentiSpulciando, ho trovato questa ennesima risposta della Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate, https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471145/Risposta+n.+137_2020.pdf/0a454f44-84ff-33d5-6bda-108d6aa8ffc8 Interpello n. 137 del 22 maggio 2020 "OGGETTO: Detrazione per interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, l'articolo 14, comma 2-quater.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 - Cessione del credito" "Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO. L'Istante rappresenta di essere proprietario, insieme alla moglie, di un magazzino accatastato in categoria D/7, di un'unità immobiliare accatastata in categoria C/2 e di 5 posti auto, accatastati in categoria C/6. L'istante ha intenzione di effettuare sull'edifico interventi di recupero del patrimonio edilizio, che comporteranno l'adozione di misure antisismiche e di efficientamento energetico con contestuale cambio di destinazione d'uso delle unitàimmobiliari in abitativo". Leggete tutto il testo, se volete, ma la risposta è positiva. "con la citata circolare n. 13/E del 2019 è stato confermato che qualora l'intervento di recupero del patrimonio edilizio avvenga senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una "nuova costruzione", salvo che non dipenda all'adeguamento della normativa antisismica. Con riferimento al cambio di destinazione d'uso, per usufruire dell'agevolazione, è necessario che dal titolo abilitativo che autorizza i lavori si evinca chiaramente che l'immobile oggetto degli interventi diverrà abitativo e che l'opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione (cfr. circolare n. 13/E del 2019, pag. 257)." e "Per quanto riguarda gli interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, l'articolo 14, comma 2-quater.1, deldecreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 dispone che: "Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater delpresente articolo e dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio". "Infine, si precisa che il presente parere attiene esclusivamente a profili di carattere interpretativo e viene reso sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi prima esaminati, assunti acriticamente così come esposti nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta realizzazione. Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria volto a verificare la congruità e la correttezza dei valori oggetto delle operazioni rappresentate".... mostra di piùecobonus 110% per un edificio in costruzione
(3) commentiNo, Nicoletta. L'ecobonus 110% è stato emanato per incoraggiare gli interventi atti a migliorare l'efficienza energetica di edifici energivori. Quindi deve trattarsi di edifici già esistenti, inquinanti e spreconi di vario grado. Gli edifici di nuova costruzione non hanno questa caratteristica, perché devono già essere progettati e costruiti con tutte le caratteristiche per corrispondere alle leggi vigenti in materia. Non c'è un prima, in poche parole, su cui basarsi per poter misurare un miglioramento, dal momento che a fine lavori devono già essere energeticamente performanti. Per costruire una casa "green" sono comunque stati previsti dei mutui agevolati, presso le banche che hanno aderito all'Energy Efficient Mortgages Pilot Scheme della Comunità Europea (per finanziare la costruzione o l'acquisto di case in classe energetica A o superiore).... mostra di piùstefaniasasso61
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Caterina Martini